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[accordion-item title=”Introduzione” id=accordion-tab-1]
In qualità di parte principale nelle storiche sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) Gambelli (C-243/01), Placanica (C-338/04, C-359/04, C-360/04), Costa e Cifone (C-72/10, C-77/10) e Laezza (C-375/14), Stanleybet ha assunto un ruolo guida nella battaglia legale contro le restrizioni alle scommesse incompatibili con il diritto dell’Unione Europea.
Stanleybet è anche la parte principale nella causa greca (C-186/11) dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il diritto di Stanleybet di fornire servizi di scommesse sportive in tutta Europa è sancito dal trattato di Lisbona. Gli articoli 49 e 56 del trattato UE costituiscono i due principali punti di riferimento giuridici in materia.
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[accordion-item title=”Libera prestazione e ricezione di servizi (articolo 56 del TFUE, ex articolo 49 del trattato CE)” id=accordion-tab-2]
L’articolo 56 recita: “Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione”.
L’articolo 56 si applica alle società di uno Stato membro che forniscono o ricevono un servizio in un altro Stato membro e può essere invocato sia dal prestatore che dal destinatario dei servizi. Stanleybet fornisce un servizio transfrontaliero in diversi Stati membri.
L’articolo 56 vieta espressamente qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità. Di conseguenza, qualsiasi misura nazionale che discrimini esplicitamente o effettivamente un fornitore di servizi straniero deve essere esaminata per verificarne la conformità al diritto dell’UE.
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[accordion-item title=”Libertà di stabilimento (articolo 49 del TFUE- ex articolo 43 del trattato CE)” id=accordion-tab-3]
L’articolo 49 recita: “nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”.
L’articolo 49 garantisce ai cittadini e alle imprese di altri Stati membri il diritto di esercitare stabilmente la propria professione in un altro Stato membro allo stesso modo dei cittadini di quest’ultimo. Sono inoltre vietate le restrizioni non discriminatorie all’accesso dei cittadini di uno Stato membro al mercato di un altro Stato membro, comprese quelle relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali e tutte le restrizioni che limitano l’accesso a determinate professioni.
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[accordion-item title=”Ruolo della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) in relazione alle scommesse sportive” id=accordion-tab-4]
Poiché i giochi d’azzardo e le lotterie sono esclusi dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, si è registrato un numero crescente di cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 del TFUE, che si applicano direttamente come diritto primario dell’UE al settore delle scommesse sportive.
Nella giurisprudenza della CGUE è stata elaborata una formula comune per l’analisi della compatibilità delle misure nazionali con il diritto dell’Unione. Qualsiasi giustificazione oggettiva della restrizione delle libertà fondamentali prevista dal trattato UE deve soddisfare un criterio cumulativo in quattro parti: i) la misura non deve essere discriminatoria ii) la misura deve soddisfare un obiettivo di interesse pubblico prevalente adeguato iii) la misura deve essere idonea a garantire il conseguimento degli obiettivi iv) la misura non deve andare al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha confermato che qualsiasi restrizione volta a tutelare obiettivi di interesse generale, come la tutela dei consumatori, deve essere “coerente e sistematica” nel modo in cui cerca di limitare le attività. Pertanto, uno Stato membro non può invocare la necessità di limitare l’accesso dei cittadini ai servizi di gioco d’azzardo se allo stesso tempo li incoraggia a partecipare a giochi d’azzardo o scommesse statali offerti da operatori nazionali o da un monopolio.
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[accordion-item title=”La sentenza Gambelli della CGUE Causa C-243/01 – novembre 2003″ id=accordion-tab-5]
Il 6 novembre 2003, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha pronunciato la sua tanto attesa sentenza nella causa C-243/01, Gambelli. La sentenza, che conferma le conclusioni presentate dall’avvocato generale Alber il 13 marzo 2003, si è discostata radicalmente dalla consolidata storia restrittiva dell’Unione europea in materia di servizi di gioco d’azzardo e scommesse e ha avuto conseguenze di vasta portata per le scommesse nell’Unione europea.
La CGUE ha ritenuto che la normativa italiana – che punisce come reato la raccolta, l’accettazione, la prenotazione e la trasmissione di proposte di scommesse sportive all’interno o in provenienza dall’Italia, fatta eccezione per i titolari di una licenza o di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità – sia contraria agli articoli 43 e 49 del trattato CE.
Il caso Gambelli è stato deferito alla CGUE da un tribunale italiano a seguito di un’azione penale intentata contro vari agenti affiliati a Stanleybet. La Corte ha dichiarato che “qualora una società stabilita in uno Stato membro (come Stanley) eserciti l’attività di raccolta di scommesse per il tramite di un’organizzazione di agenzie stabilita in un altro Stato membro (come i convenuti nella causa principale), eventuali restrizioni all’attività di tali agenzie costituiscono ostacoli alla libertà di stabilimento” (sentenza Gambelli, causa C-243/01, punto 46).
La Corte ha aggiunto che “il divieto di partecipare, con sanzioni penali, a giochi di scommesse organizzati in Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l’autore della scommessa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi” (sentenza Gambelli, causa C-243/01, punto 57).
La decisione Gambelli ha chiarito che la limitazione delle attività di gioco d’azzardo alle imprese autorizzate dallo Stato è illegittima se tale decisione è basata su motivi puramente finanziari. Le restrizioni possono essere giustificate solo da motivi di ordine pubblico se sussiste un interesse pubblico prevalente: eventuali restrizioni devono essere giustificate, proporzionate e applicate in modo coerente.
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[accordion-item title=”La sentenza Placanica et al. della CGUE Cause C-338/04, C-359/04 e C-360/04 – marzo 2007″ id=accordion-tab-6]
Il 6 marzo 2007, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata a favore di un agente di Stanleybet che era stato perseguito dalle autorità italiane per aver trattato proposte di scommesse in Italia.
La sentenza ha avvalorato la sentenza “Gambelli” della CGUE del novembre 2003, che riconosceva chiaramente il diritto delle imprese di scommesse sportive legalmente stabilite in uno Stato membro di offrire tali servizi in un altro Stato membro.
La sentenza “Placanica” ha stabilito che la legislazione in materia di scommesse sportive non deve contenere disposizioni che, a suo dire, “costituiscano una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, previste rispettivamente dagli articoli 43 e 49 del trattato CE” (sentenza Placanica C-338/04, punto 1).
La sentenza Placanica conferma ancora una volta ciò che Stanleybet ha sempre affermato: i consumatori europei meritano, e hanno il diritto legale ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato, di scegliere dove piazzare le scommesse. Inoltre, essa dimostra chiaramente che le attività di Stanleybet sono svolte avvalendosi dei diritti che le sono conferiti dal TFUE.
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[accordion-item title=”La sentenza Costa e Cifone della CGUE Cause C-72/10 e C-77/10 – febbraio 2012″ id=accordion-tab-7]
Il 16 febbraio 2012, la CGUE ha emesso la sentenza sulle cause Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10), in cui ha dichiarato che il sistema italiano di licenze del 2006 (ossia le gare Bersani) non è conforme al diritto dell’UE in quanto alcune delle sue disposizioni violano gli articoli 49 e 56 del TFUE e sono in contrasto con la giurisprudenza costante della Corte.
Le principali questioni pregiudiziali sollevate sono due: la prima è diretta a chiarire se le nuove gare Bersani tutelino la posizione di mercato degli operatori che avevano precedentemente ottenuto una licenza nell’ambito delle gare del 1999 (da cui Stanleybet era illegittimamente esclusa); la seconda è diretta a stabilire se le nuove restrizioni introdotte dalle gare Bersani (tra cui il fatto che l’AAMS non possa concedere una licenza agli operatori di gioco d’azzardo che operano attraverso siti di trasmissione dati situati al di fuori del territorio italiano) siano compatibili con il diritto dell’Unione europea;
La Corte ha statuito che “le autorità pubbliche che rilasciano le licenze per i giochi d’azzardo sono tenute a rispettare le norme fondamentali dei trattati e, in particolare, l’articolo 43 CE e l’articolo 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità e il conseguente obbligo di trasparenza” (C-72/10 C-77/10, Costa e Cifone, punto 54);
Ancora una volta la CGUE ha riconosciuto espressamente che Stanleybet è stata discriminata dal sistema italiano che viola il diritto dell’UE proteggendo le posizioni di mercato di operatori già titolari di licenza. Il sistema è considerato illegittimo anche perché impone restrizioni escludendo una categoria di operatori che opera secondo uno specifico modello di business, il modello DTC, che la Corte ha riconosciuto legittimo in tre sentenze storiche (C-243/01 Gambelli, C-338/04, C-359/04 e C-360/04 Placanica et al. e C-72/10 C-77/10 Costa e Cifone). La CGUE ha inoltre affermato che gli operatori che erano stati esclusi, in violazione del diritto dell’UE, dalle precedenti procedure di gara e che avevano tentato di partecipare alle nuove gare ma erano stati nuovamente discriminati non dovrebbero essere soggetti a “sanzioni per l’esercizio dell’attività organizzata di raccolta di scommesse senza una licenza o un’autorizzazione della Polizia” (C-72/10 C-77/10, Costa e Cifone, punto 3).
La sentenza della CGUE Costa e Cifone può essere applicata solo a Stanleybet, in quanto Stanley è l’unico operatore in grado di dimostrare di essere stato effettivamente discriminato e di non aver potuto presentare domanda di licenza d’esercizio sia nel 1999 che nel 2006 in Italia. Ciò è stato confermato da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 305/2012 della Suprema Corte Penale).
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[accordion-item title=”Altre tappe giuridiche fondamentali – CGUE” id=accordion-tab-8]
Il 13 settembre 2007, la CGUE ha nuovamente condannato le pratiche restrittive italiane nel settore delle scommesse con la causa C-260/04. La CGUE ha confermato la posizione della Commissione europea condannando un decreto ministeriale italiano del 1999 che, rinnovando una serie di licenze senza gara d’appalto, violava il principio generale della trasparenza e della pubblicità delle concessioni di servizi pubblici. Questa sentenza ha importanti implicazioni per i sistemi nazionali europei di scommesse perché ribadisce la necessità che i quadri normativi nazionali siano pienamente conformi al diritto dell’UE.
L’8 settembre 2009, la CGUE si è pronunciata sulla causa bwin e campionato di calcio portoghese contro il monopolista portoghese Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Causa C-42/07 Santa Casa). In questa sentenza la CGUE ha sostenuto il diritto di un monopolio di Stato senza scopo di lucro molto restrittivo a mantenere il suo status monopolistico online. Questo caso è stato una chiara applicazione dei principi delineati in Gambelli e Placanica. Tuttavia questa applicazione può essere considerata strettamente all’interno del modello di gioco portoghese con offerte limitate e senza scopo di lucro. Non può in alcun caso essere applicata ad altri mercati restrittivi non conformi alla normativa UE in Stati membri dell’UE come la Grecia, ad esempio, dove il monopolio è detenuto da OPAP, una società privata quotata alla borsa di Atene con investitori stranieri e nella quale il governo greco detiene solo un terzo (34{ef89c1cfb2630da8a12bfb203a4366a4cd95c9ca0683a7e02fcd62dfdffd5bea}) delle azioni della società. Tuttavia, dal gennaio 2012 il governo greco detiene ufficialmente solo il 5{ef89c1cfb2630da8a12bfb203a4366a4cd95c9ca0683a7e02fcd62dfdffd5bea} delle azioni complessive di OPAP, mentre il resto viene trasferito a un fondo speciale per essere venduto a investitori privati.
L’8 settembre 2010, la Corte si è pronunciata sulle cause riunite C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Markus Stoß e altri contro Wetteraukreis, Kulpa Automatenservice Asperg GmbH e altri contro Land Baden-Württemberg, e nella causa C-46/08, Carmen Media Group Ltd contro Land Schleswig Holstein e altri. Essa ha dichiarato che il monopolio esercitato dalla maggior parte dei governi regionali tedeschi sulle lotterie e le scommesse sportive (escluse le corse di cavalli) non può essere giustificato in base alle norme del mercato unico, in quanto le norme tedesche non limitano i giochi d’azzardo in modo coerente e sistematico. La Corte è giunta a tale conclusione sulla base della natura incoerente del quadro giuridico tedesco in materia di gioco d’azzardo, che mantiene il monopolio delle scommesse sportive offline pur consentendo l’espansione delle macchine da gioco – che si ritiene creino più dipendenza rispetto alle scommesse sportive – e la pubblicità dei prodotti della lotteria.
Il 9 settembre 2010, nella causa Engelmann (C-64/08), la Corte ha esaminato la compatibilità della normativa austriaca in materia di gioco d’azzardo con il diritto dell’Unione europea. La normativa austriaca imponeva ai titolari di licenze di casinò l’obbligo di avere la propria sede in Austria, allo scopo di impedire a qualsiasi operatore di svolgere la propria attività in modo criminale e fraudolento. La Corte ha stabilito che l’esclusione categorica degli operatori aventi sede in un altro Stato membro era sproporzionata, in quanto andava al di là di quanto necessario per combattere la criminalità. Pertanto, l’articolo 49 del TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale i giochi d’azzardo possono essere gestiti nelle case da gioco solo da operatori aventi sede nel territorio di tale Stato membro.
Il 15 settembre 2011, la Corte si è pronunciata sulla causa Dickinger e Omer (C-347/09). Ha dichiarato che un monopolio può essere giustificato se è coerente con l’obiettivo di combattere la criminalità e di ridurre le opportunità di gioco d’azzardo. Ha inoltre dichiarato che è ammissibile soltanto la pubblicità moderata e strettamente limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso una rete di gioco d’azzardo controllata. Una politica commerciale espansionistica volta ad ampliare il mercato globale dei giochi d’azzardo non è coerente con l’obiettivo della lotta contro la criminalità e la frode.
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[accordion-item title=”Altre tappe giuridiche fondamentali – Corte dell’Associazione europea del libero scambio (EFTA)” id=accordion-tab-9]
Il 30 maggio 2007, in una sentenza che fa seguito sia alla precedente decisione della Corte EFTA sul proposto monopolio norvegese delle slot-machine sia alla sentenza della CGUE su Placanica, la Corte ha confermato il diritto degli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE) di elaborare la propria legislazione nazionale e le restrizioni sui servizi di gioco d’azzardo. Secondo il parere consultivo della Corte, i monopoli statali del gioco d’azzardo che limitano le libertà economiche ai sensi del trattato SEE sono giustificabili solo a condizione che “perseguano obiettivi legittimi quali la lotta contro la dipendenza dal gioco d’azzardo e il mantenimento dell’ordine pubblico” (E-3/06 Ladbrokes Ltd. punto 63, in inglese).
Se uno Stato membro desidera mantenere un monopolio per questi motivi deve essere in grado di dimostrare che il monopolio, a differenza di un sistema di licenze, “creerà nella società un livello di dipendenza dal gioco d’azzardo inferiore a quello che si avrebbe senza restrizioni alla libera circolazione per quanto riguarda i servizi di gioco d’azzardo” E-3/06, Ladbrokes Ltd., punto 45) e “accerterà l’esistenza di rischi reali derivanti dai diversi giochi d’azzardo o ad essi connessi” (E-3/06, Ladbrokes Ltd., punto 57).
Sulla base della sentenza Gambelli della CGUE, la Corte EFTA ha stabilito che i monopoli non possono essere giustificati unicamente da altri motivi sociali, quali la garanzia di fondi per cause sociali o di beneficenza o, nel caso specifico dell’ippica, il finanziamento dell’agricoltura e dell’allevamento equino.
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[accordion-item title=”Prospettive future” id=accordion-tab-10]
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una serie di importanti sviluppi giuridici nel settore europeo delle scommesse sportive. Sia i tribunali europei che quelli nazionali hanno ripetutamente sottolineato che le scommesse sportive sono un servizio. Le restrizioni nazionali nei confronti degli operatori possono essere giustificate solo se perseguono un reale interesse pubblico e se sono proporzionate e non discriminatorie.
Nonostante gli sviluppi positivi, alcuni Stati membri continuano a mantenere restrizioni chiaramente incompatibili con le disposizioni del trattato UE. La Commissione ha indagato su alcuni di questi casi e ne ha segnalato l’incompatibilità. Tuttavia, la situazione non è ancora stata rettificata.
Il 24 marzo 2011, la Commissione europea ha adottato una comunicazione intitolata “Libro verde sul gioco d’azzardo online nel mercato interno” (COM (2011) 128 definitivo) allo scopo di raccogliere informazioni sulle questioni connesse al gioco d’azzardo online. In seguito al periodo di consultazione, la Commissione ha ricevuto 249 risposte. Stanleybet ha accolto con favore il Libro verde e ha presentato il suo contributo al processo che si può trovare qui (in inglese). Tuttavia, riteniamo che, poiché il Libro verde non tratta affatto del canale di distribuzione offline, il risultato di questo processo rischi seriamente di presentare un quadro parziale e incompleto del mercato del gioco d’azzardo dell’UE con proposte politiche che potrebbero causare ulteriori distorsioni giuridiche invece di offrire soluzioni.
La commissione IMCO del Parlamento europeo ha prodotto una relazione di iniziativa redatta dall’onorevole Juergen Creutzmann (ALDE, Germania). È stato adottata il 15 novembre 2011 dalla plenaria del Parlamento europeo. Per quanto riguarda le norme del mercato interno, la relazione invitava la Commissione a “proseguire le indagini sulle possibili incoerenze della legislazione degli Stati membri in materia di gioco d’azzardo (offline e online) con il TFUE e, se necessario, a proseguire i procedimenti di infrazione in corso dal 2008 per garantire tale coerenza” (punto 20).
Attendiamo ora la comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione sul gioco d’azzardo online, prevista per settembre 2012. La comunicazione dovrebbe fornire una valutazione dei risultati della consultazione sul Libro verde; dovrebbe inoltre individuare le principali sfide poste dalla coesistenza di diversi modelli normativi nazionali nel mercato interno, dovrebbe fornire una panoramica di una serie di iniziative che potrebbero essere adottate a livello UE e nazionale in materia di gioco d’azzardo e dovrebbe affrontare la questione dell’applicazione della normativa e i procedimenti di infrazione pendenti presso la Commissione.
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Ultimo aggiornamento del 18 luglio 2018